Si ferma in tutt'Italia la riscossione coattiva tranne che a Castellammare. Avviso ai morosi della Soget che rischiano il fermo amministrativo
Castellammare di Stabia. Ferma in tutta Italia tranne che a Castellammare di Stabia la riscossione coattiva. Infatti la Soget, società che si occupa dell'incasso dei tributi per conto del Comune di Castellammare di Stabia sta intimando i contribuenti a regolarizzare la posizione comunicando l'iscrizione a fermo amministrativo del veicolo o dei veicoli di proprietà che comporta il non uso del mezzo.
PAGARE ENTRO 30 GIORNI PENA FERMO AMMINISTRATIVO
I contribuenti hanno quindi 30 giorni per pagare o completare l'intero pagamento se fatta richiesta di dilazione. Al 31esimo giorno si procederà con l'applicazione del fermo senza ulteriori comunicazioni.
Questo metodo è uno dei procedimenti più comuni adottati dall'ente che si occupa della riscossione. E' tuttavia da capire perché questo metodo, sospeso in tutta Italia dall'ultimo Decreto Ristori, continua ad essere applicato a Castellammare di Stabia, comune in zona rossa rafforzata a causa dell'emergenza sanitaria. Imprenditori, piccoli commercianti, in grave difficoltà economica, già alle prese con chiusure, calo del fatturato, e ritardi sui sussidi, si ritrovano a rischiare di non poter circolare con il proprio veicolo oltre alla mora. Tutto questo nel silenzio dell'amministrazione comunale e dell'ente di Palazzo Farnese che ha affidato alla Soget la riscossione dei tributi.
Il Decreto Sostegni (DL n. 41/2021)
Infine il "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021), in ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha disposto i seguenti ulteriori interventi in materia di riscossione: differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (*) al 30 aprile 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari;
differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l’integrale versamento delle rate scadute nel 2020 entro il termine del 31 luglio 2021;
per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2020 (effettuato entro il 31 luglio 2021) della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l’integrale versamento delle rate scadute nel 2021 entro il termine del 30 novembre 2021;
proroga, fino al 30 aprile 2021, del blocco delle procedure cautelari ed esecutive compresi i pignoramenti pressi terzi. Fino al30 aprile 2021, quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione;
sospensione dall’8 marzo 2020 (*) al30 aprile 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’ 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;
annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni” (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La misura è destinata alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro ed ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.