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L’Asl Napoli 3 rifiuta il suicidio medicalmente assistito a una 44enne, il Tribunale apre uno spiraglio

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Suicidio

L’asl Napoli 3 rifiuta il suicidio medicalmente assistito a una 44enne, il Tribunale di Napoli apre uno spiraglio .Il caso sarà ridiscusso.  Si è tenuta questa mattina l’udienza per la trattazione del ricorso d’urgenza proposto da una donna affetta da SLA (difesa, tra gli altri, dall’avv.

Filomena Gallo) nei confronti dell’ASL Napoli 3 Sud (assistita dall’avv.Vincenzo Pansini).

La paziente aveva chiesto l’accesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito, negato dalla Commissione tecnica multidisciplinare permanente istituita dall’ente e dal Comitato Etico Territoriale competente per carenza dei presupposti previsti dalle sentenze n. 242/2019 e 135/2024 della Corte costituzionale.Ebbene, il Tribunale di Napoli, all’esito di lunga discussione, ha dato atto dell’accordo giudiziale raggiunto tra le parti, che prevede la possibilità per la signora di ripresentare la domanda, in cui dovrà ribadire la propria autonoma, libera e consapevole volontà di avvalersi della procedura di S.M.A., corredata dalla documentazione medica aggiornata, attestante l’eventuale aggravarsi delle sue condizioni psicofisiche e la configurabilità di tutti gli imprescindibili presupposti previsti dalle suddette decisioni del Giudice delle leggi.

L’ASL Napoli 3 Sud si è impegnata a istruire rapidamente la pratica, riconvocando la Commissione tecnica multidisciplinare permanente istituita dall’azienda per effettuare la visita presso il domicilio della paziente, anche attraverso strumenti di registrazione audiovisiva, verbalizzando le relative operazioni ed elaborando, all’esito, la relazione clinica da trasmettere al Comitato Etico Territoriale competente, che dovrà rilasciare il proprio parere obbligatorio.Il Tribunale, infine, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese legali.

Insomma, oggi, tutti i soggetti coinvolti (il Giudice, gli avvocati, i medici e le parti, privata e pubblica) hanno collaborato proficuamente, mettendo da parte le reciproche posizioni processuali, per definire una soluzione condivisa nell’interesse superiore della tutela della salute della paziente e dei suoi diritti costituzionalmente garantiti, tra cui quello, altrettanto fondamentale, all’autodeterminazione.Un bell’esempio di giustizia sostanziale.

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