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Cronaca

Castellammare, Colpo di scena salta l’appalto per Savorito

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Savorito

Nelle gare pubbliche non è consentito rimediare dopo la scadenza a un requisito tecnico carente. È questo il principio ribadito con chiarezza dal Consiglio di Stato, che ha annullato l’aggiudicazione dell’appalto del rione Savorito a Castellammare di Stabia, riformando la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania.

La vicenda nasce dalla gara bandita dal Comune di Castellammare di Stabia per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di rigenerazione del quartiere Savorito, nella periferia nord della città. Un intervento significativo, inserito in un più ampio programma di riqualificazione urbana, che ha visto confrontarsi diversi operatori economici.

Seconda classificata era la società Costruzioni Cinquegrana s.r.l., che ha deciso di impugnare l’aggiudicazione disposta in favore del Consorzio Stabile Vitruvio. Secondo la ricorrente, l’aggiudicatario non possedeva in realtà uno dei requisiti tecnici richiesti dal disciplinare di gara, in particolare i cosiddetti “servizi di punta” per la categoria degli impianti elettrici.

Il bando imponeva che ogni concorrente dimostrasse di aver svolto, negli ultimi dieci anni, due incarichi analoghi per importo e caratteristiche tecniche. Il Consorzio aveva indicato due servizi, ma uno di essi era stato svolto solo in parte dalla società mandataria del raggruppamento: la quota effettivamente spendibile non era sufficiente a raggiungere la soglia minima richiesta.

A quel punto la stazione appaltante aveva chiesto chiarimenti. E l’aggiudicatario aveva prodotto nuovi certificati relativi ad altri incarichi, mai indicati in sede di offerta, così riuscendo a colmare la lacuna.

È su questo passaggio che si è concentrata la valutazione del Consiglio di Stato. Per i giudici di Palazzo Spada non si è trattato di un semplice chiarimento documentale, ma di una vera e propria integrazione dell’offerta tecnica. In altre parole, l’impresa non si è limitata a spiegare meglio ciò che aveva già dichiarato: ha sostituito un requisito insufficiente con uno diverso, dimostrato solo successivamente.

Secondo il Collegio, una simile operazione non è consentita. Il soccorso istruttorio – istituto che permette alla pubblica amministrazione di chiedere integrazioni o chiarimenti – non può trasformarsi in uno strumento per rimediare a carenze sostanziali dell’offerta. Farlo significherebbe violare il principio di autoresponsabilità del concorrente e compromettere la par condicio tra le imprese partecipanti.

La sentenza è particolarmente netta anche sul piano logico: se fosse ammesso integrare successivamente la documentazione relativa a un requisito richiesto a pena di esclusione, basterebbe dichiararne genericamente il possesso in gara e dimostrarlo solo in un secondo momento. Un meccanismo che svuoterebbe di significato le regole della competizione pubblica e rischierebbe di allungare i tempi delle procedure, soprattutto in un periodo in cui molte gare sono legate a finanziamenti strategici.

Accogliendo l’appello, il Consiglio di Stato ha quindi annullato l’aggiudicazione, compensando però le spese di lite in considerazione della complessità delle questioni affrontate.

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