Camion sul sagrato della chiesa di Sant'Agnello per la benedizione: scagionato l'imprenditore stabiese Salvatore Langellotto. Il Tribunale di Torre Annunziata, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto Langellotto Salvatore perché il fatto non costituisce reato.
La vicenda è quella relativa all'arbitraria occupazione del sagrato della Chiesa dei "Santi Prisco ed Agnello" del Comune di Sant'Agnello da parte del Langellotto, in data 30.12.2023, con 5 camion della società Napoli UNO allo stesso riconducibile.
Nell'occorso, gli autocarri furono parcheggiati nell'area antistante la chiesa, di proprietà comunale, normalmente chiusa da una catena assicurata d-a un lucchetto, previa forzatura della stessa, in assenza della prescritta autorizzazione comunale e previa effèttuazione di manovre che paralizzarono il traffico veicolare, gli stessi furono benedetti dal parroco della chiesa e Langellotto pubblicizzò la benedizione con un video pubblicato su varie piattaforme multimediali.
Il Giudice, pur avendo ritenuto la sussistenza dell'elemento materiale del reato, e cioè la condotta di invasione contestata, ha assolto l'imputato, per difetto del dolo specifico, avendo ritenuto non configurabile sia il fine di occupare l'area sia quello di trarne altrimenti profitto.
In particolare, come riportato nella suddetta sentenza, emessa con motivazione contestuale, nell'occorso l'occupazione del sagrato della chiesa da parte del Langellotto ebbe a protrarsi per almeno 40 minuti, e fu attuata con "modalità violente e tumultuose, avuto riguardo alla mole e al numero dei veicoli, che paralizzarono la circolazione nelle strade circostanti, nonché alla forzatura della catena posta a delimitazione della piazza" e "L'utilità perseguita dall'imputato consisteva (. . .) nella celebrazione del rito religioso e, verosimilmente, nella visibilità derivante dall'intervista".
Ciò nondimeno, il Tribunale ha escluso il dolo specifico, avendo ritenuto che la suddetta utilità "non discendeva dal possesso o dal godimento contra ius della piazza, la quale rappresentò soltanto il luogo contingente prescelto per lo svolgimento dell'evento. Il vantaggio "morale" conseguito, così come l'eventuale ulteriore vantaggio promozionale perseguito, furono meramente occasionati dalla condotta e non tratti, invece, dall'utilizzazione dell'immobile nel senso richiesto dall'art 633 c.p. ".
La Procura, non condividendo le conclusioni del Tribunale, ha proposto oggi ricorso per Cassazione avvero la sentenza di assoluzione del Langellotto.