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Cronaca

Coronavirus, specifiche all’ordinanza di Cimmino: “Mascherine anche in spiaggia, locali chiusi alle 2. Riaperture dalle 06:30”

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Coronavirus

Arrivano i chiarimenti in merito all’ultima ordinanza firmata dal Sindaco di Castellammare di Stabia sulle misure di prevenzione di diffusione del contagio 

Castellammare di Stabia. Il primo cittadino di Castellammare di Stabia ha pubblicato una serie di specifiche all’ordinanza sindacale di oggi sulle misure di prevenzione del contagio da Coronavirus recependo in parte l’ordinanza firmata dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Rientri dall’estero.  Tutti i cittadini che rientrano dalle vacanze dall’estero devono segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione della Asl per effettuare test sierologici e/o tamponi. Il punto 1.7 dell’ordinanza n. 67 dell’11 agosto 2020 della Regione Campania specifica che tale obbligo è valido fino al 31 agosto e che riguarda anche chi rientra “con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale”. Il modulo da compilare per e trasmettere alla mail del Dipartimento di Prevenzione (dippr@aslnapoli3sud.it) è disponibile al link qui in basso.
Spiagge.  Per la questione delle spiagge è in vigore il Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 per attività ricreative di balneazione e in spiaggia allegato sub 1 all’ordinanza n. 50 del 22 maggio 2020 della Regione Campania. Nel testo è specificato che, per quanto riguarda le spiagge in concessione, al punto D, “gli utenti indossano la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all’uscita dallo stabilimento”.
Esercizi commerciali. Al punto 2 dell’ordinanza sindacale n. 212/2020 è scritto che è prevista “la chiusura alle ore 02:00 di tutti gli esercizi commerciali e pubblici esercizi e locali notturni ivi compresi i locali contenenti distributori automatici di bevande e/o alimenti ad esclusione di farmacie notturne e distributori di carburante”. Si ritiene opportuno precisare che la chiusura va rigorosamente rispettata da tutti quegli esercizi aperti al pubblico ad esclusione delle farmacie notturne e dei distributori di carburante. Gli stessi non potranno riaprire al pubblico in orario antecedente le 06:30. Le attività di laboratorio e di preparazione dei lavorati propedeutici alla successiva vendita saranno garantite all’interno dei locali rispettando il divieto di apertura al pubblico dalle ore 02:00 alle ore 06:30.
Passeggiate.  L’ordinanza sindacale n. 212/2020 specifica che la mascherina facciale deve essere indossata sempre anche all’aperto durante tutto l’arco della giornata su tutto il territorio cittadino senza eccezioni. E’ necessario inoltre rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti alle stesso nucleo familiare convivente. L’ordinanza non contempla alcun tipo di coprifuoco. Si potrà restare in strada anche dopo le ore 2 di notte purché si indossi la mascherina. Il provvedimento è già in vigore ed ha durata fino a tutto il 23 agosto 2020.
Sport. Bisogna distinguere l’attività sportiva dall’attività motoria. Si ritiene perciò opportuno precisare che nell’espletamento dell’attività sportiva all’aperto non si impone l’obbligo di indossare la mascherina facciale a condizione che l’attività sportiva venga svolta in maniera singola e garantendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Nell’espletamento delle attività motorie all’aperto, ivi comprese le passeggiate, invece, si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina facciale

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