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Cronaca

Covid, la Campania resta arancione: nuova ordinanza di De Luca

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De Luca Campania

L’Unità di Crisi della Regione conferma le limitazioni già in vigore con la zona arancione

Con l’ordinanza numero 98 firmata dal Governatore De Luca nella giornata di oggi la Regione applica tutte le restrizioni della zona arancione alla Campania, che secondo il governo da domani sarebbe dovuta diventare zona gialla. L’ordinanza inoltre acuisce le restrizioni con il divieto di vendita di bevande dalle 11 del mattino in poi e con divieto di consumo di cibo e bevande escluse l’acqua all’aperto per tutta la giornata. L’ordinanza conferma quindi tutti i punti del dpcm del 3 dicembre in cui si configura la zona arancione con il divieto di spostamento da un Comune all’altro se non per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità e la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune. In particolare l’ordinanza è molto chiara in merito a uno dei riti delle feste, sia per Natale che per Capodanno, l’abitudine di decine di migliaia di persone di tutte le età di riversarsi nelle strade principali del proprio Comune per fare aperitivi con gli amici scambiandosi gli auguri e piccoli doni. Una tradizione degli ultimi anni che parte di solito di mattina con enormi e festosi assembramenti in tutti in centri urbani, dalle città ai piccoli Comuni e contro cui l’ordinanza infligge uno stop assoluto con il divieto di vendita di qualsiasi bevanda anche non alcolica in strada dalle 11 del mattino in poi.
L’ORDINANZA
1. Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona arancione”) – nonché regionali (Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020 su controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale) ;
2. Divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11,00 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche.
3. Per tutto l’arco della giornata, divieto di consumo di cibi e bibite, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
4. Per tutti gli esercizi commerciali, obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali e di inibire l’ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° C.
5. Raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida”
6. Raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché delle disposizioni di cui al precedente punto 3.

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