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Cronaca

Morte del rocciatore di Gragnano: la Cassazione conferma la condanna al committente dei lavori

Depositate le motivazioni della sentenza della Suprema Corte. Rigettato il ricorso del colono che aveva commissionato gli interventi sul costone roccioso dove perse la vita un lavoratore

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Cassazione

La Corte di Cassazione ha depositato nei giorni scorsi le motivazioni della sentenza con cui la Quarta Sezione Penale, presieduta dal dottor Dovere, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal colono condannato per la morte del rocciatore Vincenzo Esposito, avvenuta il 2 settembre 2016 durante lavori di consolidamento e pulizia di un costone montano a Gragnano, in provincia di Napoli.

La decisione della Suprema Corte conferma integralmente le sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio. In primo grado, infatti, il Tribunale di Torre Annunziata aveva condannato l’imputato a due anni di reclusione, senza il riconoscimento di attenuanti, oltre al pagamento di una provvisionale di 125 mila euro in favore degli eredi della vittima, costituitisi parte civile. L’ammontare complessivo del risarcimento sarà determinato in separata sede civile.
Nel giudizio di legittimità si è costituito anche l’avvocato Aldo Avvisati, procuratore speciale del sindacato parte civile, che nelle proprie memorie e durante la discussione orale ha sostenuto la correttezza delle decisioni adottate dai giudici di merito, opponendosi alle richieste di annullamento avanzate
Secondo quanto accertato dai giudici, il colono aveva commissionato i lavori sul costone roccioso senza adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, gli è stata contestata la mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale del lavoratore e l’omessa vigilanza sulle modalità di esecuzione dell’intervento, senza richiedere un adeguato piano di sicurezza.
Il ricorso per Cassazione si fondava principalmente su due motivi: la contestazione della qualifica di committente dei lavori e la richiesta di una diversa valutazione di alcune circostanze di fatto emerse nel corso del processo.

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La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, evidenziando come lo stesso imputato, durante un interrogatorio reso al Pubblico Ministero pochi giorni dopo l’incidente, avesse dichiarato di aver affidato l’incarico di pulizia del costone, dietro compenso, a Vincenzo Esposito e Raffaele Sanzone.
Secondo i giudici di legittimità, la difesa si è limitata a sostenere che il lavoratore operasse senza un rapporto di subordinazione, trascurando però che gli obblighi previsti dall’articolo 26 del Testo Unico sulla Sicurezza gravano sul committente anche quando l’attività viene svolta da lavoratori autonomi.
Respinto anche il secondo motivo di ricorso. La Cassazione ha infatti ricordato che non rientra tra le proprie funzioni procedere a una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito. La richiesta difensiva è stata pertanto considerata un tentativo di ottenere una diversa lettura dei fatti, incompatibile con il giudizio di legittimità.
L’esperienza del lavoratore non esclude le responsabilità
Uno degli argomenti sostenuti dalla difesa riguardava l’elevata esperienza professionale del rocciatore deceduto. Tuttavia, tale circostanza non è stata ritenuta sufficiente a escludere le responsabilità del committente.
Anzi, i giudici hanno sottolineato come il lavoratore fosse stato coinvolto “a titolo personale”, senza il supporto organizzativo, tecnico e operativo che sarebbe stato garantito dalla partecipazione dell’intera impresa presso la quale era dipendente.
Già il giudice monocratico di primo grado aveva evidenziato che, pur essendo i lavoratori coinvolti esperti rocciatori, essi non disponevano della struttura aziendale e delle misure organizzative necessarie a garantire un adeguato livello di sicurezza durante un intervento particolarmente rischioso e complesso.
La sentenza evidenzia inoltre come il tentativo dell’imputato di attribuire responsabilità ad altri soggetti, senza che vi fossero elementi concreti a sostegno di tale tesi, abbia contribuito alla decisione dei giudici di non concedere le circostanze attenuanti generiche.

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Soddisfazione per l’esito definitivo della vicenda è stata espressa dall’avvocato Aldo Avvisati, patrocinante dinanzi alle Corti Superiori e specializzato in normativa sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
«Sono state accolte pienamente le tesi difensive da noi sostenute – ha dichiarato il legale – volte a evidenziare le violazioni delle norme in materia di sicurezza e a contrastare i tentativi di attribuire l’accaduto alla fatalità, all’imperizia del lavoratore o a presunte responsabilità di terzi. La sentenza riafferma con chiarezza il principio secondo cui la tutela della sicurezza sul lavoro rappresenta un obbligo preciso e inderogabile per chi commissiona attività ad alto rischio».

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