Cronaca
Castellammare, ordinanza sulle bici elettriche in villa dubbi sulla norma che prevede il sequestro
Fa discutere l’ordinanza emanata dal sindaco Luigi Vicinanza che vieta la circolazione delle biciclette elettriche nella Villa Comunale e che prevede, tra le conseguenze per i trasgressori, il sequestro del mezzo richiamando l’articolo 213, comma 2-sexies, del Codice della Strada.
Proprio il riferimento normativo contenuto nel provvedimento rischia però di far naufragare il tutto da una verifica del testo vigente dell’articolo 213 del Codice della Strada si evince che, dopo la riscrittura operata dal Decreto Legge n. 113 del 2018, il cosiddetto “Decreto Sicurezza”, la disposizione non contiene più sottocommi numerati come i “2-sexies”. L’intero articolo è stato sostituito e oggi disciplina esclusivamente i casi di sequestro e confisca amministrativa previsti espressamente dal Codice della Strada.
Il primo comma dell’articolo 213 stabilisce infatti che il sequestro può essere disposto soltanto “nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa”. Nel testo attualmente in vigore non compare alcun comma 2-sexies.
Elemento che potrebbe rendere problematica l’applicazione concreta della misura prevista dall’ordinanza. La violazione contestata riguarda infatti un divieto di circolazione riconducibile all’articolo 7 del Codice della Strada, disposizione che disciplina i poteri dei Comuni in materia di regolamentazione del traffico.
Tuttavia, tra le sanzioni previste per tale articolo non figurerebbe la confisca amministrativa del veicolo, presupposto indispensabile per l’attivazione della procedura di sequestro prevista dall’articolo 213. Prima della riforma del 2018, le disposizioni richiamate dall’articolo 213 erano collegate a ipotesi particolari, spesso riferite a fatti di maggiore gravità e a casi nei quali il legislatore aveva previsto la confisca del mezzo utilizzato per commettere illeciti o reati. Una situazione che appare ben diversa dalla semplice violazione di un divieto di accesso ad una determinata area urbana.
La questione potrebbe quindi avere conseguenze pratiche rilevanti. Qualora venissero effettivamente disposti sequestri sulla base del riferimento normativo indicato nell’ordinanza, i destinatari dei provvedimenti potrebbero valutare la presentazione di ricorsi davanti alle autorità competenti, con possibili richieste di annullamento degli atti e, nei casi ritenuti illegittimi, eventuali domande risarcitorie.
Resta ora da capire se l’amministrazione comunale intenderà procedere ad eventuali correzioni dell’ordinanza per evitare contenziosi che potrebbero incidere sia sull’efficacia del divieto sia sulle casse dell’ente, magari questa volta tentando di arginare e punire i trasgressori facendosi consigliare dagli esperti del settore

